le opportunità - Ristorante Le Cordonnier

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valore medio pasto

€ 35,00

 

numero massimo promovibili

8.420

 

numero medio consumazioni annue

3

 

numero medio persone promosse

20

30

40

50

AD ESEMPIO:

20

numero medio persone promosse

 

promovibili

punti

provvigioni

accantonato da ristorante

sistema

1

10 ogni
€ 35 di spesa

49.045,50

€ 210,00

€ 21,00

20

20

€ 4.200,00

€ 420,00

400

420

€ 84.000,00

€ 8.400,00

8000

8420

 

30

numero medio persone promosse

 

promovibili

punti

provvigioni

accantonato da ristorante

sistema

1

10 ogni
€ 35 di spesa

50.548,05

€ 315,00

€ 31,50

30

30

€ 9.450,00

€ 945,00

900

930

€ 78.645,00

€ 7.864,50

7490

8420

 

40

numero medio persone promosse

 

promovibili

punti

provvigioni

accantonato da ristorante

sistema

1

10 ogni
€ 35 di spesa

51.483,60

€ 420,00

€ 42,00

40

40

€ 12.600,00

€ 1.260,00

1600

1640

€ 75.390,00

€ 7.539,00

6780

8420

 

50

numero medio persone promosse

 

promovibili

punti

provvigioni

accantonato da ristorante

sistema

1

10 ogni
€ 35 di spesa

55.254,15

€ 525,00

€ 52,50

50

50

€ 26.250,00

€ 2.625,00

2500

2550

€ 61.635,00

€ 6.163,50

5870

8420

 
 

- VENDITE PIRAMIDALI - La Nuova Legge 173/2005

VENDITA A DOMICILIO E VENDITE PIRAMIDALI – TUTELA CONSUMATORI
Legge 17 agosto 2005, n.173 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
NUOVE NORME SULLE VENDITE A DOMICILIO
Lo scorso 17 settembre è entrata in vigore la nuova normativa su vendita diretta a domicilio e sulle forme – vietate - di vendita così detta piramidali.
Dal 17 settembre 2005 tutti gli incaricati alla vendita diretta a domicilio sono obbligati a portare il tesserino di riconoscimento. Questo, tra l’altro, è quanto prevede la legge n. 173 del 17 agosto 2005 che disciplina e regolamenta la vendita diretta a domicilio e vieta tutte le forme di vendita piramidali, le cosiddette ''catene di Sant'Antonio''.
Il provvedimento prevede anche una serie di disposizioni a tutela del consumatore dalle vendite piramidali; vieta infatti la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, 'catene di Sant'Antonio', che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro chiunque promuove o realizza questo tipo di attività.
La nuova legge riorganizza infine il rapporto contrattuale tra le aziende del settore e i loro dipendenti stabilendo, per esempio, che le provvigioni spettanti all'incaricato alla vendita diretta a domicilio siano stabilite per iscritto.
 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/vendita_domicilio/index.html
Legge 17 agosto 2005 , n. 173
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali. (G.U. n. 204 del 2-9-2005)
ART. 1.
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per 'vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per 'incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per 'impresa' o 'imprese', l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
 2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
 ART. 2.
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonchè le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
 ART. 3.
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
 
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
 
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorchè non esclusiva, o in maniera occasionale, purchè incaricati da una o più imprese.
 
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
 
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 
ART. 4.
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
 
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
 
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
 
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
 
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.
 
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
 
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.
 
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
 
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
 
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene) 
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
 2. E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, 'catene di Sant'Antonio', che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
 
ART. 6.
(Elementi presuntivi) 
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
 
ART. 7.
(Sanzioni) 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
 2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
 3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 


 
 
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